Informazioni utili per gli adottanti in caso di fuga del proprio cane.
In aggiunta a quanto già pubblicato sul sito
Se il vostro levriero scappa – Cosa fare.
e con lo scopo di approfondire, vi indichiamo alcune importanti questioni da tenere in considerazione in caso di fuga o smarrimento del vostro cane.
Queste regole valgono per tutti i soggetti coinvolti nella ricerca e in qualunque momento di essa.
REGOLA BASE 1: MAI RINCORRERE IL LEVRIERO
Rincorrere un cane ha come effetto certo quello di aumentare la distanza e non di diminuirla: un cane inseguito prende sempre distanza. Non ha senso neppure rincorrerlo per “vedere dove va”, perché la sua direzione può poi cambiare in qualunque momento quando non è a vista.
REGOLA BASE 2: MAI TENTARE DI PRENDERE IL LEVRIERO CON INIZIATIVE AVVENTATE
Un levriero che fugge è un cane che ha deciso, anche in maniera impulsiva o poco riflessiva, di prendere distanze, dunque tentare di prenderlo contro la sua volontà può rafforzare la sua indisponibilità nei vostri confronti.
Tentare di prendere un cane può, inoltre, rafforzare la diffidenza del cane e può portarlo a non sentirsi al sicuro nella zona e dunque a spostarsi. Ricordate che più il cane si sposta più è elevato il rischio che corre e che fa correre a terzi.
REGOLA BASE 3: NON CONDIVIDERE LE INFORMAZIONI SE NON CON PERSONE DI FIDUCIA
Le uniche informazioni che devono essere condivise largamente sono quelle che consentono alle persone che vedono il cane di avvisarvi, dunque il vostro numero di telefono e le informazioni essenziali sul cane (levriero, sesso, colore mantello) e la raccomandazione “Non cercate di catturarlo, ma chiamate subito“.
Condividere le informazioni relative agli avvistamenti per telefono e ancor di più su internet, non aiuta in nessun modo la ricerca ma la ostacola, perché può portare persone che voi non conoscete a tentare di prendere il cane o a interferire con le attività di ricerca.
Condividete dunque le informazioni solo con persone di vostra fiducia.
Esistono quindi alcuni punti molto importanti su cui vi chiediamo di essere attenti in caso di smarrimento:
- Denunciate il fatto alla ASL e ai vigili urbani. In caso di pericolo per la circolazione stradale consigliamo di allertare anche la polizia stradale.
- Contattate la vostra associazione di riferimento.
- Dal momento che il proprietario è responsabile dei danni causati dal cane, al di là della questione affettiva, avete interesse a cercare il cane, con raziocinio, ma senza indugi.
- Se dovesse essere necessario diffondere volantini, ricordate che l’affissione dovrebbe essere autorizzata. Consigliamo dunque di avvisare la polizia municipale e seguirne le indicazioni. Lasciate il volantino presso negozi e centri commerciali. Molto utile stampare i biglietti di contatto e distribuirli massicciamente alle persone, anche usando le caselle della posta.
- Se recuperate voi stessi il cane, datene immediata comunicazione agli organi presso cui avete fatto denuncia. Ricordate di avvisare, anche attraverso il vostro veterinario, la ASL e di fare annotare il ritrovamento nell’Anagrafe canina.
- Ricordate che se il cane viene recuperato da altre persone che sono a conoscenza della vostra identità di proprietario, queste devono immediatamente restituirlo.
- Se il cane viene recuperato da persone che NON sono a conoscenza dell’identità del proprietario, queste devono darne immediata comunicazione agli organi competenti e fare in modo che questi ultimi lo prendano in custodia. Non dimenticate dunque di tenervi in contatto con i canili della zona.
- L’uso di strumenti di cattura deve essere svolto secondo modalità adeguate, sia in ordine al benessere del cane, sia in ordine al rispetto della proprietà e della sicurezza pubblica.
Su questo punto è necessario chiarire che le normative non sono omogenee e che la possibilità per i privati cittadini di fermare un cane è regolamentata da leggi regionali. Per esempio, in Emilia e Piemonte è esplicitamente vietata, mentre in Lombardia un cittadino può fermare un cane vagante sul territorio in quanto pericoloso per sé e per gli altri, ma deve subito attivare le pubbliche autorità per il suo ritiro o consegnarlo personalmente al proprietario, se ne è a conoscenza, o presso un pubblico canile.
In regione Lombardia, peraltro, ai sensi della LR 33/2009 ogni Azienda tutela della salute (ATS, ovvero ex ASL) ha l’obbligo di attivare un servizio di accalappiamento dei cani vaganti (art. 107).
Suggeriamo dunque di accertarsi presso la propria ATS circa i vincoli di legge regionali.
Nel caso sia necessario l’uso di strumenti di cattura, come per esempio gabbie trappola, ricordiamo che la legislazione vigente ne vieta l’uso, se non alle strutture che ne sono autorizzate. In ogni caso chiedete alla ASL.
Più in generale, la fase di cattura, con l’uso di strumenti o anche senza, è un momento delicato che dovrebbe essere affidato a persone di comprovata fiducia, esperienza e professionalità, sempre che non sia obbligo ricorrere a personale autorizzato dalla ASL.
Non è opportuno rendere pubblico, per nessun motivo, il luogo in cui si ritiene stazioni un cane da catturare, e questo per evitare interventi sconsiderati, che possano arrecare danno al cane o portare il cane ad arrecare danno a terzi.