Statuto e Codice etico di Pet Levrieri
STATUTO & CODICE ETICO
ART. 1 DENOMINAZIONE – SEDE
Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, è costituita un’associazione priva di scopo di lucro, tassativamente apolitica, operante nel settore della tutela degli animali, della natura e dell’ambiente, con particolare attenzione per l’adozione e difesa dei levrieri come animali d’affezione e la diffusione di una corretta interazione tra uomo e animale. L’associazione assume la denominazione “Associazione Pet levrieri Onlus” ed utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo “ONLUS”. L’organizzazione ha sede in Lombardia, in V.le Zara 52, 20124 nel Comune di Milano. Il trasferimento delle sede dell’associazione in altro indirizzo nell’ambito del Comune di Milano non comporterà la necessità di modificare il presente statuto salva l’effettuazione delle necessarie comunicazioni agli Enti ed alle Istituzioni competenti. L’organizzazione “Associazione Pet levrieri Onlus” ha la forma giuridica della libera Associazione ex artt. 36 e seguenti del C.C. L’organizzazione “Associazione Pet levrieri Onlus” è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del D.lg. 1997 n. 460, nonché in conformità dei principi generali dell’ordinamento giuridico. L’organizzazione “Associazione Pet levrieri Onlus” opera nella Regione Lombardia.
ART. 2 SCOPO – OGGETTO
In conformità all’articolo 10, comma 1, lettera b, del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, l’Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
In caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio dell’associazione verrà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
L’”Associazione Pet levrieri Onlus” persegue il fine della tutela degli animali, dell’ambiente e della natura, come valore in sé e condizione indispensabile per un corretto rapporto dell’uomo con gli animali, con particolare riferimento ai levrieri da corsa e da caccia (greyhound, lurcher e galgo).
La specifica finalità dell’“Associazione Pet levrieri Onlus” è di prestare soccorso a questi cani, oggetto di grave maltrattamento, abusi e uccisioni di massa, perpetrati in Spagna Irlanda e Inghilterra.
A tal fine l’“Associazione Pet levrieri Onlus” si fa carico di dare in adozione i cani salvati, garantendo loro una vita normale come tutti gli animali da affezione dovrebbero avere e assistendo gli adottanti nel post adozione, per favorire un adeguato inserimento del cane nel nuovo contesto di vita e per eventuali problematiche comportamentali e di salute che potrebbero insorgere.
L’Associazione collabora con tutte le associazioni che a livello nazionale e internazionale lavorano per porre fine alle corse per fini di lucro e alla caccia con i levrieri, per creare un movimento di condanna civile, nonché per ottenere leggi di tutela e di riconoscimento dei levrieri come animali d’affezione in paesi quali Regno Unito, Irlanda, Spagna.
L’Associazione può svolgere occasionalmente le seguenti attività, quali strumentali e connesse agli scopi istituzionali: – attività di valorizzazione dei levrieri come animali d’affezione, per esempio collaborando con associazioni ed enti che finanziano e realizzano progetti di Animal Assisted Activities (AAA) e Animal Assisted Therapies (PET) in cui il levriero recuperato dalla corse e dalla caccia viene valorizzato e rispettato nelle sue caratteristiche di pet. – diffusione della conoscenza scientifica delle caratteristiche del levriero in generale e del levriero rescue (cioè recuperato dalle corse e dalla caccia) in particolare, nonché delle caratteristiche zoo-antropologiche del rapporto tra levriero rescue ed essere umano. Per questo può collaborare con associazioni ed enti che finanziano e realizzano progetti destinati a questi scopi. – convegni, seminari e corsi di formazione destinati agli adottanti e ai propri soci nei diversi ambiti della valutazione pre-affido, della preparazione all’adozione, del corretto inserimento del levriero nella famiglia, della costruzione di una relazione di fiducia e intesa con il proprio cane e di corretta convivenza con gli altri animali di famiglia, della gestione di eventuali problematiche comportamentali, della diffusione di una corretta conoscenza del benessere psicofisico dei cane. L’Associazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, di cui all’articolo 10 comma 1 lettera c del decreto legislativo 460 del 4 dicembre 1997.
ART. 3 SOCI
Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell’Associazione tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età, le Società e gli Enti che, condividendone gli scopi e le finalità previste dal presente statuto e rispettando il codice etico dell’associazione, intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente parte del proprio tempo libero. Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea. Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo. I soci si dividono in Fondatori e Ordinari. I fondatori dell’Associazione sono quelli intervenuti nell’atto costitutivo cioè che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione. Gli ordinari sono quelli che, condividendo le finalità dell’organizzazione stessa ed essendo mossi da spirito di volontariato, verranno ammessi successivamente dal Consiglio Direttivo. L’adesione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente che si impegna a rispettarne lo Statuto, la missione e il codice etico come specificati in allegato, i regolamenti e le deliberazioni degli organi associativi. Il Consiglio Direttivo delibererà alla prima riunione utile sulla base dei requisiti di onorabilità e idoneità dell’interessato rispetto agli scopi sociali, alla missione, al codice etico, ai regolamenti dell’Associazione. Il rigetto della domanda potrà avvenire anche per affermazioni o comportamenti noti dell’aspirante socio che vanno contro lo statuto, gli scopi sociali e il codice etico dell’associazione. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all’interessato specificandone i motivi. In questo caso l’aspirante socio entro 30 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all’Assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione. I soci hanno tutti uguali diritti. Tutti i soci, in regola con il versamento dei contributi annuali e straordinari, hanno diritto di intervento in Assemblea. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell’Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato. I soci hanno diritto di partecipare permanentemente (con esclusione espressa di ogni temporaneità) a tutte le attività dell’Associazione, alle assemblee, alla elezione alle cariche sociali, in particolare alle assemblee per la modifica dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione e l’approvazione del rendiconto. Sono pubblici i verbali delle assemblee dei soci, così come quelli del Consiglio Direttivo, questi ultimi su richiesta di metà più uno dei soci. Tutti i soci hanno diritto previa richiesta scritta di visionare detti verbali, nonché la rendicontazione della situazione economica. I soci devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro. I soci hanno il diritto di essere rimborsati esclusivamente delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, ai sensi di legge e sulla base del regolamento che verrà predisposto dal Consiglio Direttivo. Tutti i soci sono tenuti al versamento del contributo annualmente stabilito dal Consiglio Direttivo. La quota o contributo associativo è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non è rivalutabile. Per il primo anno la quota minima è stabilita in euro 50.
ART. 4 RECESSO – ESCLUSIONE
L’appartenenza all’Associazione cessa: a) per recesso, che deve essere presentato per iscritto al Consiglio Direttivo con raccomandata A/R ed ha efficacia dal momento in cui questo ne ha conoscenza; b) per decesso; c) per scioglimento, qualora l’associato sia persona giuridica o associazione di fatto; d) per esclusione, che deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo per i soci che rientrino nei casi di cui all’art. 5 e per quelli che abbiano più di una volta agito in contrasto con il presente statuto, oltre che per altri gravi motivi. e) per cessazione dei requisiti di ammissibilità. È inoltre escluso il socio che per cinque anni non paga la quota annuale associativa. L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata, per lo svolgimento di attività in contrasto con quella della associazione, per immoralità e comunque per atti che danneggino l’Associazione e i suoi membri, ovvero ancora qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie, al codice etico, ai regolamenti o alle delibere assembleari o del Consiglio Direttivo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato al socio dichiarato decaduto a mezzo lettera raccomandata A/R e ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla ricezione del provvedimento di esclusione. Nello stesso termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il socio escluso (o rifiutato ai sensi dell’articolo precedente) può ricorrere all’Assemblea mediante raccomandata A/R inviata al Presidente dell’Associazione. Il ricorso verrà discusso dall’Assemblea e potrà essere accolto o rigettato dall’Assemblea stessa a seguito di votazione secondo le maggioranze previste per l’Assemblea ordinaria.
ART. 5 FONDO COMUNE
Il fondo comune è indivisibile ed è costituito dai beni mobili e immobili dell’associazione, dai contributi associativi annuali a carico dei soci, da eventuali oblazioni, contributi e liberalità che pervenissero all’Associazione per un miglior conseguimento degli scopi sociali; da eventuali attività commerciali marginali, da eventuali avanzi di gestione e ogni altro provento compatibilmente con quanto disposto nell’art. 2 del Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra. È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, di cui all’articolo 10, comma 1, lettera d, del decreto legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460 nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
ART. 6 ESERCIZIO SOCIALE
Il rendiconto della organizzazione di volontariato è annuale; l’esercizio decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno ed è elaborato dal Consiglio Direttivo. Il rendiconto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese suddivise per singole voci relative al periodo di un anno. Il rendiconto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata, suddivise per singole voci, per l’esercizio annuale successivo.
ART. 7 ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Gli organi dell’Associazione sono: a) l’Assemblea degli associati; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente; d) il Vicepresidente. Tutte le cariche sono gratuite.
ART. 8 L’ASSEMBLEA
L’Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. Essa è costituita da tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o dalla persona da designare da parte dell’Assemblea stessa. Il segretario è nominato dallo stesso Presidente dell’Assemblea. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all’anno dal Presidente entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio. L’Assemblea ordinaria è altresì convocata, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da un decimo dei soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative. I soci richiedenti devono specificare l’ordine del giorno, che può essere integrato dal Consiglio Direttivo. La convocazione, ad opera del Presidente e del Consiglio Direttivo, può avvenire tramite avviso affisso in bacheca nei locali della sede dell’associazione, sul proprio sito internet ufficiale, tramite raccomandata o tramite mail, almeno 15 giorni prima della data fissata per la convocazione. L’avviso dovrà contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della prima e della seconda convocazione. La convocazione dell’Assemblea richiesta dalla metà più uno dei soci deve avvenire con l’affissione dell’avviso nella sede legale e sul sito ufficiale e/o comunicazione tramite raccomandata o mail almeno 30 giorni prima della convocazione. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. L’Assemblea ordinaria: a) approva il rendiconto consuntivo; b) procede alla nomina delle cariche sociali; c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti la gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo; d) approva eventuali regolamenti. L’Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto, sullo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del patrimonio. La sua convocazione, a opera del Presidente e del Consiglio Direttivo, può avvenire tramite avviso affisso in bacheca nei locali della sede dell’associazione e sul sito internet ufficiale, almeno 21 giorni prima della data fissata per la convocazione. L’avviso dovrà contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della prima e della seconda convocazione. La convocazione dell’Assemblea straordinaria può essere richiesta anche dalla metà più uno dei soci. In questo caso la convocazione deve avvenire con l’affissione dell’avviso almeno 30 giorni prima della convocazione. I soci richiedenti devono specificare i punti sottoposti a discussione, che possono essere integrati dal Consiglio Direttivo. L’Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o dalla persona da designare da parte dell’Assemblea stessa. Il segretario è nominato dallo stesso Presidente dell’Assemblea. Per le modifiche statutarie l’Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati in prima convocazione. In seconda convocazione è validamente costituita e delibera qualunque sia il numero dei soci intervenuti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Nelle assemblee sia ordinarie sia straordinarie ogni socio potrà delegarne un altro, con un massimo di una delega per socio. Nelle assemblee sia ordinarie sia straordinarie le votazioni si fanno per alzata di mano, oppure per appello nominale o a scrutinio segreto quando ne facciano domanda almeno la metà dei soci presenti.
ART. 9 CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo e gestionale dell’Associazione ed è eletto dall’Assemblea ogni 3 anni. Esso è composto da un minimo di 3 a un massimo di 5 membri, scelti tra gli associati, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. Per il primo mandato le nomine vengono fatte direttamente dai soci fondatori in sede di costituzione dell’Associazione. Il Consiglio è eletto dall’Assemblea a scrutinio segreto o palese. I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall’Assemblea dei soci; esso rimarrà in carica comunque fino all’elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti. All’interno del Consiglio Direttivo saranno nominati uno o più vice Presidenti. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell’Associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo. Il tesoriere non può ricoprire la medesima carica in Associazioni di analoga natura. Il Consiglio elegge il Segretario e il Tesoriere. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, quando lo ritiene opportuno, o su richiesta di due consiglieri, mediante avviso con lettera raccomandata o in sostituzione con eventuali mezzi concordati (es. posta elettronica, pubblicazione sul sito ufficiale) o in occasione della prima riunione, almeno 7 giorni prima della data fissata per la riunione, unitamente agli argomenti all’ordine del giorno. In caso di urgenza il termine di preavviso potrà essere ridotto a tre giorni. Saranno possibili riunioni per teleconferenza. Il Consiglio si scioglie quando, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, venga a perdere più di due dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Spetta al Consiglio, fra l’altro e a puro titolo esemplificativo: a) curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari; b) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale; c) deliberare sull’ammissione dei soci; d) proporre all’Assemblea l’esclusione dei soci; e) redigere il rendiconto consuntivo, eventualmente quello preventivo, curare gli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quelli di competenza dell’Assemblea, tra cui l’ammontare della quota di contributo annuale che ogni socio dovrà versare; f) stabilire le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all’anno e convocare l’Assemblea straordinaria qualora si renda necessario o venga richiesto dai soci; h) redigere i regolamenti per l’attività associativa; I) adottare tutti gli eventuali provvedimenti disciplinari verso i soci che si dovessero rendere necessari.
ART. 10 IL PRESIDENTE
Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell’associazione, viene eletto dall’Assemblea dei soci a maggioranza contestualmente al rinnovo del Consiglio Direttivo. Ha la rappresentanza e la firma dell’Associazione. Il Presidente ha tutti i poteri di ordinaria amministrazione ed è autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo ed a rilasciarne quietanza. Per il primo mandato è nominato direttamente dai soci fondatori in sede di costituzione dell’Associazione. Egli ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa in qualsiasi stato e grado di giudizio. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri soci con procura speciale per determinati atti o categorie di atti. In caso di assenza o impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.
ART. 11 IL VICEPRESIDENTE
Il Vicepresidente è eletto, tra i membri del Consiglio Direttivo, dai componenti del Consiglio stesso, su proposta del Presidente. Possono essere nominati più di un Vicepresidente. Sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento. Per il primo mandato è nominato direttamente dai soci fondatori in sede di costituzione dell’Associazione.
ART. 12 IL SEGRETARIO E IL TESORIERE
Il Segretario è scelto dal Consiglio Direttivo, anche non tra i suoi membri, redige i verbali del Consiglio Direttivo e ne cura la custodia. Il segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. Inoltre cura la tenuta del libro verbali delle assemblee, del consiglio direttivo, nonché del libro degli aderenti all’associazione. Il Tesoriere è scelto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, cura in particolare le vicende amministrative dell’associazione e si incarica della riscossione delle entrate, nonché della tenuta di eventuali libri contabili e/o associativi. Il Segretario e il Tesoriere possono essere anche la stessa persona.
ART. 13 IL REVISORE UNICO
Il Revisore Unico è eletto dall’Assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario o in caso di obbligo di legge. È scelto fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Giustizia. Non può essere nominato Revisore un componente del Consiglio Direttivo o un dipendente dell’Associazione. Il Revisore Unico provvede al controllo della correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto. In particolare: provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo parere mediante apposite relazioni sui rendiconti, effettua verifiche di cassa e banca. Il Revisore Unico deve inoltre predisporre una relazione ad illustrazione del rendiconto consuntivo. Il Revisore Unico può assistere alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Revisore Unico dura in carica tre anni e può essere rieletto.
ART. 14 SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’Assemblea straordinaria dei soci con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati. In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore scelto anche fra i non soci. Eseguita la liquidazione di tutti i beni mobili o immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, di cui all’articolo 10, comma 1, lettera f, del decreto del 4 dicembre 1997, n. 460, a beneficio di altre organizzazioni non lucrative e di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo del terzo settore di cui alle legge 662/96, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, conformemente a quanto disposto dalla normativa vigente.
ART. 15 NORMA FINALE
Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell’Associazione. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle leggi vigenti in materia.
Statuto modificato deliberato con assemblea dei soci in data Milano, 22 febbraio 2014.
Pet Levrieri
Sede legale: Viale Zara, Milano
C.F. 97673200156
P.IVA 08957180964
CODICE ETICO
Il codice etico è un accordo istituzionale volontario, stipulato tra i soci dell’Associazione Pet Levrieri, al fine di regolamentare i rapporti tra di essi in maniera conforme ai valori e ai principi ispiratori dell’Associazione.
L’appartenenza all’Associazione implica l’osservanza della normativa giuridica generale vigente nonché l’accettazione e la piena adesione non soltanto allo Statuto dell’Associazione, ma anche al presente codice etico.
Nello svolgimento delle proprie attività istituzionali i soci, eventuali collaboratori e volontari esterni non devono commettere azioni capaci di danneggiare o compromettere i profili valoriali e d’immagine che caratterizzano l’Associazione e il suo buon nome, né la sua progettualità, ossia le attività che pone in essere per raggiungere i propri scopi.
I soci, i collaboratori e i volontari si impegnano a non ricevere direttamente finanziamenti o a non far pervenire all’Associazione contributi che, per le caratteristiche politiche, culturali ed economiche del donatore potrebbero pregiudicare l’indipendenza di loro stessi o dell’Associazione.
L’Associazione garantisce, in ogni ambito della propria attività, il rispetto delle norme in materia di riservatezza. Ai portatori d’interesse è fatto divieto di utilizzare informazioni riservate, di cui sono venuti a conoscenza nell’esercizio delle proprie attività, per scopi non connessi alle funzioni di ufficio o per trarne vantaggio personale.
È vietata la presenza nel Consiglio Direttivo di due soci che abbiano rapporti di parentela fino al secondo grado. Nel caso che uno di essi sia il Presidente, sarà automaticamente nulla l’elezione di parenti fino al secondo grado nel Consiglio Direttivo. Nel caso che più soci con rapporti di parentela siano eletti contemporaneamente, sarà ritenuto valida l’elezione del socio che ha ricevuto più voti o, in subordine, è più anziano.
È consentito ai soci svolgere prestazioni professionali a pagamento destinate ad altri soci e afferenti lo scopo e l’oggetto dell’associazione, ferma restando la volontarietà di chi richiede la prestazione e salvo parere contrario del Consiglio Direttivo. Non è consentito ad un socio pubblicizzare la propria professione presso i soci senza autorizzazione del Consiglio Direttivo.
È vietato ai soci che ne sono a conoscenza stipulare contratti di natura economica, afferenti lo scopo e l’oggetto statutario, con persone o enti che sostengono attivamente lo sfruttamento dei levrieri, condannati per attività illecite nei confronti dei levrieri, degli animali e dell’ambiente.
Il socio di impegna a mantenere un comportamento rispettoso nei confronti degli altri soci, e più in generale verso terzi, così da non creare discredito verso l’associazione e i suoi membri, sia parlando direttamente, sia scrivendo, sia pubblicando sui social network.
Prospetto sulle informazioni obbligatorie Legge 124/2017 – Anno 2020