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Statuto

STATUTO 

ART. 1 DENOMINAZIONE,  SEDE E DURATA 

  1. È costituita, l’associazione denominata “PET Levrieri ETS” di seguito, inbreve, “Associazione”. Di tale denominazione, comprensiva della locuzione dell’acronimo “ETS” farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. L’Associazione indica gli estremi dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
  2. L’Associazione ha sede legale nel Comune di Milano e la sua durata è illimitata.
  3. Il trasferimento della sede legale all’interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo; il trasferimento di indirizzo dovrà essere comunicato all’Autorità competente aisensi del D.lgs. 117/2017.

ART. 2 FINALITA’ 

1. L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, l’Associazione intende:
  • porre fine alla violenza, prevaricazione e sfruttamento sotto qualsiasi forma deglianimali, in particolare dei levrieri, oggetto di grave maltrattamento, abusi ed uccisioni in Europa e nel resto del Mondo, promuovendo il rispetto del diritto alla vita, alla dignità e alla libertà di ogni individuo umano e non umano;
  • promuovere la valorizzazione della relazione uomo – cane, attraverso la diffusione di una visione scientifica ed evoluta, indicando con tutti i mezzi a disposizione come convivere con gli altri animali in modo corretto e non conflittuale.

ART. 3 ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE 

L’Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5, comma 1, d.lgs. 117/2017, lettere:

E) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento dellecondizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

I) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

2. In particolare, l’Associazione si propone di:

  • organizzare, partecipare, supportare attività, campagne e iniziative

    finalizzate a combattere e porre fine alle corse e al coursing per fini di lucro e alla caccia con i levrieri e a qualsiasi forma di loro sfruttamento, a promuovere e sostenere un movimento internazionale di condanna civile, nonché ad ottenere leggi di tutela e di riconoscimento dei levrieri come animali d’affezione in tutti i paesi in cui i levrieri vengono sfruttati e privati della loro dignità e integrità (in Europa e nel resto del Mondo);

  • prestare soccorso ai levrieri oggetto di grave maltrattamento, abusi ed uccisioni di massa, perpetrati in Europa e nel resto del Mondo denunciando altresì tali abusi;

  • dare in adozione i levrieri salvati, garantendo loro una vita dignitosa e rispettosa del loro benessere psicofisico e in linea con l’etologia della specie e della razza, assistendo, inoltre, gli adottanti nel post adozione, al fine di favorire un adeguato inserimento del cane nel nuovo contesto di vita;

  • diffondere la conoscenza scientifica delle caratteristiche del levriero in generale e del levriero rescue, ovvero recuperato dalle corse, coursing e caccia in particolare, nonché delle caratteristiche zoo-antropologiche della relazione Uomo – Levriero e Uomo-Cane in generale;

  • organizzare manifestazioni, spettacoli proiezioni cinematografiche, seminari, convegni, conferenze, corsi didattici ed informativi, corsi di formazione ed aggiornamento per adottanti per una corretta conoscenza del benessere psicofisico del cane e per la costruzione di una relazione di fiducia tra umano e cane e migliorare l’adattamento al contesto di vita famigliare e ambientale;

  • valorizzare i levrieri come animali d’affezione, collaborando con associazioni ed enti che promuovono progetti di Interventi Assistiti con Animali (IAA); Attività Assistite con gli Animali (AAA); Terapie Assistite con gli Animali (TAA), in cui il levriero recuperato dalle corse, dal coursing e dalla caccia viene valorizzato e rispettato nelle sue caratteristiche etologiche e nella sua psicologia.

Art. 4 ATTIVITA’ DIVERSE 

  1. L’Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell’art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall’art. 6 del D.lgs. 117/2017 e dal D.M. 107 del 19.05.2021.

  2. Spetta al Consiglio Direttivo deliberare l’eventuale svolgimento di attività diverse e documentarne in bilancio il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale, secondo quanto previsto dall’art.13, comma 6, del d.lgs. 117/2017.

ART. 5 AMMISSIONE 

1. Possono aderire all’Associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
2. L’Associazione può prevedere anche l’ammissione come associati di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro.
3. Il numero degli associati è illimitato.
4. I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari, onorari.
  1. i soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell’atto costitutivo e del primo statuto;
  2. i soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell’Associazione, vengono ammessi a farne parte dal Consiglio Direttivo;
  3. i soci onorari sono tutti coloro ai quali il Consiglio Direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell’Associazione. 

5. I soci non devono svolgere attività contrastanti o incompatibili con i fini dell’Associazione; inoltre, non devono svolgere nessuna attività, economica e non economica, collegata, in maniera diretta ed indiretta, con il mondo delle corse con i levrieri, del coursing e della caccia con essi, né con l’allevamento e lo sfruttamento dei levrieri.

6. L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, comunicata all’interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all’interessato.

7. L’interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l’Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

8. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell’Associazione.

9. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art. 6 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI 

  1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell’Associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall’Assemblea.

  2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.

  3. L’Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

  4. Ciascun associato in regola con il versamento della quota associativa ha diritto:

a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali secondo i requisiti e le modalità espresse all’articolo 14 e 17, purché iscritto all’Associazione da almeno tre mesi;

b) di essere informato sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento;

c) di partecipare alle attività promosse dall’Associazione;

d) di conoscere l’ordine del giorno delle Assemblee;

e) di recedere in qualsiasi momento.

  1. Inoltre, gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, estraendone eventuale copia a proprie spese, previa richiesta scritta indirizzata al Consiglio Direttivo, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio Direttivo.

  2. Ciascun associato ha il dovere di:
    a) rispettare il presente statuto, l’eventuale regolamento interno e quanto deliberato dagli organi sociali;

    b)  attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;

    c)  versare la quota associativa.

 

ART. 7 PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO 

1.La qualità di socio si perde: 

a)  per mancato versamento della quota associativa allo scadere del sessantesimo giorno successivo decorrente dalla data fissata per il pagamento del rinnovo annuale.

b)  in caso di decesso;

c)  in caso di recesso;

d)  in caso di scioglimento;

e) in caso di esclusione.

2. L’associato può in ogni momento recedere senza oneri dall’Associazione dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all’associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al consiglio direttivo, ma permangono in capo all’associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell’Associazione.

3. L’associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall’associazione stessa.

4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dal Consiglio Direttivo.

5. La delibera del Consiglio Direttivo che prevede l’esclusione dell’associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all’Assemblea degli associati mediante raccomandata o PEC inviata al Presidente dell’Associazione.

6. L’Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall’interessato.

Art. 8 ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO

1.L’attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall’Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’Associazione.

3. Tutti coloro che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.

Art. 9 ORGANI SOCIALI 

1.Gli organi sociali dell’Associazione sono:

a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) l’Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge;

2.Gli organi sociali b) e c) e l’Organo di Controllo hanno la durata di tre esercizi e scadono con l’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio del mandato e i loro componenti possono essere riconfermati.

3.Ai Consiglieri, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali possono essere riconosciuti dall’Assemblea compensi individuali proporzionati all’attività, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze e comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni. L’Associazione, nei casi previsti dalle disposizioni di legge vigenti, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

Art. 10 ASSEMBLEA

1.L’Associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l’uguaglianza dei soci.

2.L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.

3.L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

4.I soci possono farsi rappresentare in Assemblea conferendo delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di due associati.

5.Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.

Art. 11 COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA 

1. L’Assemblea ordinaria ha il compito di:

a) eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo, ivi incluso il Presidente, scegliendoli tra i propri associati;
b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell’organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
c) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l’anno successivo;
d)  approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
e)  deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
f)  deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all’Associazione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
g)  approvare l’eventuale regolamento dei lavori assembleari ed eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
h)  deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L’Assemblea straordinaria ha il compito di:

a)  deliberare sulle modificazioni dello statuto;
b)  deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione.

Art. 12 CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA 

1.L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione in via ordinaria, almeno una volta all’anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell’Associazione.

2. L’Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo degli associati, oppure da almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo.

3. L’Assemblea è convocata, almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell’avviso di convocazione pubblicato sul proprio sito internet ufficiale o tramite e-mail, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno, del luogo (fisico o virtuale), dell’ora e della data dell’adunanza.

4.L’avviso di convocazione può prevedere che l’assemblea si tenga parzialmente o esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

Art. 13 VALIDITÀ DELL’ASSEMBLEA E MODALITÀ DI VOTO

1.L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto al voto presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

2.L’Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l’Assemblea straordinaria delibera con la presenza di un terzo degli associati aventi diritto al voto in proprio o per delega e delibera con il voto favorevole della maggioranza.

4.In caso di scioglimento, l’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci aventi diritto al voto in proprio o per delega.

5.All’apertura di ogni seduta, l’Assemblea elegge un segretario, il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.

6.È ammessa la possibilità che le riunioni dell’Assemblea si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

7.I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull’attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

8.Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello dell’Associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni.

9.I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

10. Di ogni riunione dell’Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell’associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell’Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

Art. 14 CONSIGLIO DIRETTIVO

1.Il Consiglio Direttivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

2.Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

3.Il Consiglio Direttivo è formato da 5 (cinque) a 7 (sette) componenti di cui da 4 a 6 consiglieri eletti dall’Assemblea tra gli associati e il Presidente eletto con separata votazione sempre dall’Assemblea tra gli associati. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il Vicepresidente o i Vicepresidenti su proposta del Presidente.

4.Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Art. 15 COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all’Assemblea;
b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei Consiglieri;
c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
d)  predisporre l’eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
e)  redigere i regolamenti per le attività dell’Associazione;
f)  predisporre e sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il rendiconto preventivo (ed il programma di attività, entro il mese di dicembre) e il bilancio consuntivo entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario;
g)  deliberare sull’ammontare della quota sociale annuale;
h)  gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull’attività svolta che rappresenti quanto svolto in relazione al programma di attività deliberato l’anno precedente dall’Assemblea;
i)  determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea, promuovendo e coordinando l’attività e autorizzando la spesa;
j)  accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
k)  deliberare in merito all’esclusione di soci;
l)  comunicare agli associati che il versamento della quota va effettuato entro il termine perentorio di cui all’art. 7, comma 1, lett. a) del presente statuto.
m)  proporre all’Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
n)  eleggere il Vicepresidente o più Vicepresidenti;
o)  nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non soci;
p)  ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
q)  assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.
r)  istituire un tavolo di esperti i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con funzioni consultive;
s)  nominare, all’occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall’Associazione, il Segretario Generale deliberandone i relativi poteri.
t)  definire le attività diverse da quelle di interesse generale ai sensi dell’art. 6 del D.lgs. 117/2017.
u)  delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
v)  assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell’Associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all’Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 16 FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall’Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi degli associati. Il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti, e degli eventuali successivi secondo l’ordine delle preferenze ricevute, e, se non è possibile, il Presidente convoca Assemblea per la nomina dei nuovi componenti. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

2.Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite e- mail, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante messaggio di posta elettronica o pec inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione. L’avviso di convocazione può prevedere che il Consiglio Direttivo si tenga parzialmente o esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

3.Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte l’anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

4.Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

5.Le riunioni del consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

6.È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

7.Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

8.Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all’uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 17 IL PRESIDENTE

1. Il Presidente:

–  ha la firma e la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;

–  dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;

–  può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;

–  ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;

–  convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;

–  sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione;

–  in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

2.In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente. In caso di più vicepresidenti, le funzioni vengono assunte dal Vicepresidente nominato dal Presidente stesso o, qualora ciò non fosse possibile, vengono assunte dal Vicepresidente più anziano di carica.

3.Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell’assenza per impedimento del Presidente.

Art. 18 ORGANO DI CONTROLLO

1. L’Assemblea nomina l’Organo di Controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.
2. I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
4. L’Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’Organo di Controllo. Le riunioni dell’Organo di Controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
5. I componenti dell’Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
6. Al superamento dei limiti di cui all’art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all’organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro, salvo il caso in cui l’Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell’ apposito registro.

Art. 19 LIBRI SOCIALI

1. L’Associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
a) il libro degli associati;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
2. I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono.

Art. 20 PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
a) beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione;
b) dai contributi pubblici e privati, dalle donazioni, dai lasciti testamentari e da
ogni altro bene che pervenga alla Associazione a qualsiasi titolo con
destinazione espressa e/o deliberata ad incremento del patrimonio;
c) dall’avanzo di gestione dell’esercizio;
d) dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione;

Art. 21 RISORSE ECONOMICHE

1. Le entrate economiche dell’Associazione sono rappresentate:

a) quote sociali
b) contributi pubblici;
c) contributi privati;
d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
e) rendite patrimoniali;
f) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
g) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall’art. 79, comma 2;
h) altre entrate espressamente previste dalla legge;
i) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.
j) attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 22 ESERCIZIO SOCIALE

1. L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

2.Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal consiglio direttivo e devono essere approvati dall’Assemblea entro il mese di giugno.
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto e depositato in conformità del Decreto Ministeriale di cui all’art. 13, comma 3, del d.lgs. 117/2017.
4. La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre, deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
5. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all’art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del Consiglio Direttivo e l’approvazione da parte dell’Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e approvato nei termini di legge. Al bilancio sociale verrà data adeguata pubblicità attraverso il deposito presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e la pubblicazione nel proprio sito internet, in conformità alle vigenti disposizioni di legge.
6. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all’art. 13, comma 3, del d.lgs. 117/2017 utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l’ammontare della quota sociale annua
7. Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell’attività dell’Associazione per l’anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l’oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.
8. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal consiglio direttivo e devono essere discussi e approvati dall’Assemblea entro il mese di gennaio di ogni anno.
9. Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell’Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall’art. 13 e dall’art. 87 del d.lgs. n. 117/2017.

Art. 23 DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

1. L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi
di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la
propria vita ai sensi dell’art. 8, comma 2, del d.lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e
di utilità sociale.

Art. 24 DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall’Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l’Assemblea non individui l’ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Art. 25 DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto valgono le norme del D.lgs.
117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, del codice civile nonché di ogni altra legge vigente in materia.


Pet Levrieri ETS
con sede in prov. di MI
Cod. Fiscale 97673200156
Con personalità giuridica.
Data Atto Costitutivo: 09/11/2013
Data ultimo aggiornamento statutario / regolamento: 09/02/2023

Sede Legale ( L )
Stato: ITALIA ( I ) Provincia: MI
Comune: MILANO ( F205 ) Cap: 20147
indirizzo: VIA CARLO ANTONIO CARLONE Numero Civico: 1

 

Prospetto sulle informazioni obbligatorie Legge 124/2017 – Anno 2020

ASSOCIAZIONE PET LEVRIERI Informazioni Legge 124 2017

Presidente e socio fondatore di Pet levrieri dalla data di fondazione. Svolge questo ruolo in maniera totalmente gratuita. Nella vita svolge la professione di psicologa e psicoterapeuta. Per crescita personale si è formata e diplomata come educatrice cinofila presso la scuola SIUA. Ha svolto il corso professionalizzante per la gestione della ricerca e del soccorso di animali smarriti, organizzato da Pet Detective. Ha iniziato a scoprire quello che accade ai greyhound nel racing in seguito all’adozione della sua prima grey, Silky, nel 2008. Da qui il suo impegno civile antiracing e anticaccia in difesa dei greyhound, dei galgo e dei lurcher. Sposata con Massimo Greco, altro socio fondatore di Pet levrieri, condivide con lui questo impegno.
Insieme condividono la loro vita con sette cani, tutti adottati: Cabana, galgo spagnolo, Zen, grey salvato dal cinodromo di Macao, King, grey salvato dal mercato della carne in Cina, Babe, grey irlandese, Barney, grey irlandese, Lucy, grey irlandese, e Adhara, una meticcia. Nel cuore sempre presenti i tre grey Silky, Blackie e Rob, che sono stati straordinari amici e ambasciatori della causa.

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Membro del consiglio direttivo di Pet levrieri. Nella vita è Direttore delle Risorse Umane di una multinazionale del settore IT. Per passione personale a luglio 2020 conseguirà il titolo di educatore cinofilo presso la scuola Il Mio Cane.net. Ha partecipato al corso di gestione della ricerca e del soccorso di animali smarriti organizzato da Pet Detective. Nel marzo 2014 adotta “per caso” Sandy, greyhound irlandese e scopre la dura realtà dei levrieri sfruttati nelle corse e nella caccia decidendo così di impegnarsi concretamente nell’Associazione.
Coordina lo Shop Online, collabora con il gruppo Adozioni nelle visite di pre-affido e nelle attività post-affido, partecipa come portavoce di Pet levrieri ad eventi di informazione e divulgazione delle attività dell’associazione. Vive a Milano con il marito Massimiliano, i figli Giorgia e Marco, la grey Sandy, la lurcher Robin e Yughi, un meticcio di oltre 15 anni. Svolge i suoi incarichi in Pet levrieri a titolo assolutamente gratuito.

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Vice Presidente e socio fondatore di Pet levrieri, laureata in scienze politiche internazionali, gestisce un’impresa di consulenze turistiche. In Pet Levrieri si occupa in particolare delle relazioni con la Spagna e dei profili dei galgo e si reca più volte all’anno nei rifugi spagnoli per conoscere i cani e stilarne i profili. Fa parte del team che amministra sito e pagine Fb dell’associazione.
Ha adottato la galga Debra nel 2011. Venire a contatto con la realtà dei levrieri rescue l’ha spinta ad approfondire il discorso e a impegnarsi attivamente a favore dei grey, galgo e lurcher sfruttati e maltrattati in tutto il mondo. Oltre a Debra vive con due cani meticci, salvati da situazioni di abbandono.
Svolge i suoi incarichi in Pet levrieri in maniera totalmente gratuita.

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Membro del consiglio direttivo e socio fondatore di Per levrieri, dove si occupa dell’organizzazione logistica degli eventi e del merchandising. Nella vita è titolare di un laboratorio odontotecnico dal 1990. Da sempre appassionato di cani, il suo primo cane è stato un setter irlandese. Sposato con Marianna Capurso, anche lei socia fondatrice di Pet levrieri, condivide con lei l’impegno antirancing e anticaccia in difesa dei levrieri. Accanto al presidente di Pet levrieri, ha partecipato alla prima conferenza mondiale sui greyhound in Florida nel 2016. Ha partecipato a molti corsi organizzati da Think Dog e Siua. Perle è stata la sua prima greyhound. Nella sua vita ora ci sono Peig e Inta, due lurcher, e Karim, greyhound salvato dal cinodromo di Macao, e Ricky, un pinscher, che è la mascotte di tutto il gruppo. Svolge i suoi incarichi in Pet levrieri in maniera totalmente gratuita.

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Membro del consiglio direttivo di Pet levrieri. Nella vita è una pasticciera. Dal 2014 a seguito dell’adozione di Rosie, una greyhound irlandese ha conosciuto la realtà dello sfruttamento dei levrieri. Da qui l’impegno in associazione. Coordina il gruppo facebook di Pet levrieri, gestisce il canale istituzionale Twitter, ed è membro del gruppo adozioni. Condivide la vita con il compagno Stefano, socio e volontario di Pet levrieri, James greyhound salvato in Irlanda e Jasmine greyhound sopravvissuta al cinodromo di Macao, nel cuore portano Rosie e Mags greyhound salvate in Irlanda. Svolge i suoi incarichi in Pet levrieri in maniera totalmente gratuita.

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