Greyhound racing e divieti: la situazione nel mondo e in Italia
Riteniamo utile esporre in maniera chiara quale sia la situazione delle corse con i levrieri nel nostro paese, fermo restando che chi volesse avere informazioni relative al panorama mondiale può trovarle sul sito di GREY2K USA Worldwide.
(https://www.grey2kusa.org/action/worldwide.html)
In sintesi comunque ricordiamo che il greyhound racing commerciale è praticato nei seguenti stati: Australia, Irlanda, Macao, Messico, Nuova Zelanda, Gran Bretagna, USA, Vietnam. In realtà la situazione degli Usa è articolata: in 40 stati americani il racing commerciale è proibito, in 4 stati non è praticato ma non è proibito, in 6 stati è legale.
Per quanto riguarda il nostro paese, non esiste una legge che proibisce le corse commerciali, per la semplice ragione che non ci sono corse commerciali e dunque non c’è nulla da vietare.
L’ultimo cinodromo, quello di Roma, è stato chiuso nel 2002 a causa del disinteresse verso le corse, ma anche del divieto di scommettere al di fuori dei cinodromi introdotto dalla finanziaria del 1998. Questo divieto è ancora in essere.
La legge del 1940 che disciplinava le corse commerciali con i levrieri è stata abrogata dal DL 200/2008 convertito in legge 9/2009.
Peraltro molti Comuni vietano espressamente le corse con i cani. Per esempio, il Comune di Milano vieta le corse in generale; il Comune di Torino, quello di Firenze vietano l’utilizzo di “animali per il pubblico divertimento in contrasto con la normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse.”; il Comune di Roma vieta l’utilizzo di animali a scopo di scommesse.
In Italia sono possibili solo le corse amatoriali, regolamentate dall’ENCI, che vieta espressamente le scommesse.
C’è infine un altro elemento molto importante da considerare, e cioè la legislazione che tutela gli animali.
L‘Art. 544-quater del codice penale stabilisce quanto segue: (Spettacoli o manifestazioni vietati) 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a. 15.000 euro.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all’esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sè od altri ovvero se ne deriva la morte dell’animale.
Art. 544-quinquies.(Divieto di combattimenti tra animali)
- Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l’integrità fisica è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro. La pena è aumentata da un terzo alla metà: (…)
- Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti.
- Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.
Insomma, in Italia c’è poco da scherzare in tema di maltrattamento, tanto più che secondo la legge quadro in materia di benessere animale questo può essere verificato dalle associazioni animaliste riconosciute di protezione animali.
Dunque non esiste in Italia una condizione fondamentale per la presenza del racing commerciale, cioè una regolamentazione separata per i cani che corrono. Addirittura la presenza di scommesse è un‘aggravante.